Comune di Ugento (LE) - ai sensi l _ art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - parere in merito alla possibilità di qualificare alcune tipologie d _ incarichi professionali nell _ ambito degli appalti di servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006, ovvero quali incarichi di studio e consulenza con conseguente assoggettamento ai vincoli di cui all _ art. 3 commi 55 e 56 della L. n. 244/2007 e all _ art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010.
Passiamo all’esame del merito, preliminarmente
giova precisare che la valutazione delle modalità di affidamento di un servizio
mediante l’istituto dell’appalto, ovvero della consulenza professionale ad esterni,
rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione e non investe l’ambito
in cui opera l’attività consultiva della Sezione, la quale può pronunciarsi
solo su questioni di principio, alle quali l’Ente istante potrebbe conformare le
proprie scelte gestionali.
Per quel che concerne la distinzione tra
l’appalto di servizi e la consulenza (nell’accezione che qui rileva di
collaborazione autonoma), il Collegio osserva che, ancorchè nella pratica entrambe
le fattispecie contrattuali possano sovrapporsi, in quanto hanno in comune
l’esecuzione di servizi, sotto il profilo ordinamentale integrano istituti
giuridici differenti nei presupposti, nell’esecuzione e nei limiti.
La distinzione tra le due fattispecie di
conferimento di servizi (appalto e consulenza) è stata ampiamente delineata
dalla dottrina e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, ed
i principi che ne costituiscono fondamento sono condivisi dalla Sezione.
Solo in via esemplificativa il Collegio
rammenta che la consulenza è assimilata al contratto d’opera intellettuale,
artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice
civile, che si manifesta nell’esecuzione di un’obbligazione di mezzi o di
risultato, frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto
competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di
subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza; nel contratto di
appalto, invece, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con
organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione di
un’obbligazione di risultato, nonché del rischio in proprio dell’esecuzione
della prestazione (art. 1655 c.c.).
Con specifico riferimento alle fattispecie
concrete prospettate dall’Ente interpellante, osserva il Collegio che il
quesito è volto ad individuare la natura delle prestazioni da conferire
mediante affidamento esterno, al fine di verificare l’applicabilità o meno della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare, la normativa evocata dal
Comune ha una notevole rilevanza in tema d’incarichi di collaborazione autonoma
conferiti a professionisti esterni, non solo sotto il profilo strettamente
contabile, ma anche organizzativo, infatti il richiamato art. 3 della Legge n.
244/2007 e s.m.i. prevede al comma 55 che:
“Gli enti locali possono stipulare
contatti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla
legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
e al comma 56: “Con il regolamento di cui
all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie
di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali”.
Per quanto attiene, invece, al richiamo
normativo di cui all’art. 6 comma 7 del DL n.78/2010 convertito in Legge n.
122/2010, il legislatore, nell’ambito di un ampio intervento in materia di
riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha previsto che: “Al
fine di valorizzare
le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa
a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo
1 della legge 31
dicembre 2009 n.196,
incluse le autorita' indipendenti, escluse le
universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi
di privatizzazione e
alla regolamentazione del settore finanziario , non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2009. L 'affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma
non si
applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Orbene, entrambe le norme suindicate devono intendersi riferite esclusivamente
a consulenze o collaborazioni autonome conferite nella forma dell’incarico
professionale che, come già specificato, si configura come contratto di
prestazione d’opera (ex. Art. 2222-2238 c.c.) riconducibile al modello della “locatio operis”, rispetto al quale
assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore.
Osserva il Collegio che tali tipologie d’incarichi professionali sono
estranee e comunque prescindono dalla facoltà, riconosciuta alle pubbliche
amministrazioni, di avvalersi nei casi previsti dalla legge, di “personale
specializzato” dipendente da altri enti pubblici utilizzando, eventualmente, moduli
“convenzionali o pattizi”. Dunque, la precisazione dell’Ente istante in
relazione all’affidamento d’incarichi a mezzo di sottoscrizione di convenzioni
con altri enti pubblici (Agenzia del Territorio, Università ecc.) e la
qualificazione della spesa a carico del comune come: “ … rimborso dei costi sostenuti dagli Organismi pubblici incaricati …”
, sembrano escludere aprioristicamente
la sussistenza dei requisiti dell’incarico di consulenza nell’accezione in
precedenza delineata e, invece, integrare una forma di collaborazione tra
pubbliche amministrazioni che potrebbe assumere la veste giuridica della
convenzione, dell’accordo ovvero del protocollo d’intesa.
Approfondimenti
Deliberazione Corte dei Conti Lombardia, n. 51/2013:
- http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/dpa_2_2013_incarichi_professionali_consulenze_o_appalto_di_servizi.pdf
- http://operelavori.blogspot.it/2013/04/distinzione-tra-incarichi-di-consulenza.html
- http://www.self-entilocali.it/2013/03/11/lombardia-deliberazione-n-51-differenza-tra-consulenza-e-appalto-di-servizi/
- http://www.entionline.it/j17/6973-corte-dei-conti-lombardia-distinzione-appalto-incarico-di-consulenza.html
- http://www.paologros.net/t2988-appalto-o-incarico
- http://www.anclsu.com/news/6428/news/2013-03-28/la-corte-dei-conti-sulla-distinzione-tra-appalto-e-consulenza-incarico.html
- http://www.legautonomiemarche.it/lam/News-Events/Newsletter/INFORMAONLINE-80-2013.html
- http://www.solutio.it/public/worksolutio/Dottr%20%20Lasca%208.4.2013%20su%20distinguo%20tra%20Incarichi%20esterni%20ed%20Appalti%20post%20Cdc%20Ctr%20Lomb%20n.%2051%202013.pdf
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